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CODICE
DEONTOLOGICO DELL'INFERMIERE Testo approvato dal Comitato Centrale della Federazione IPASVI - Febbraio 1999
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Biella |
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PREMESSA 1.1. L’infermiere e l’operatore
sanitario che, in possesso del diploma abilitante e dell’iscrizione
all’Albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica. 1.2. L’assistenza infermieristica è
servizio alla persona e alla collettività. Si realizza attraverso
interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica,
relazionale ed educativa. 1.3. La responsabilità
dell’infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel
rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità
dell’individuo. 1.4. Il Codice deontologico guida
l’infermiere nello sviluppo della identità professionale e
nell’assunzione di un comportamento eticamente responsabile. E’ uno
strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può attendersi
dall’infermiere. 1.5. L’infermiere, con la
partecipazione ai propri organismi di rappresentanza, manifesta la
appartenenza al gruppo professionale, l’accettazione dei valori
contenuti nel Codice deontologico e l’impegno a viverli nel quotidiano. PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE 2.1. Il rispetto dei diritti
fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è
condizione essenziale per l’assunzione della responsabilità delle cure
infermieristiche. 2.2. L’infermiere riconosce la
salute come bene fondamentale dell’individuo e interesse della
collettività e si impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura
e riabilitazione. 2.3. L’infermiere riconosce che
tutte le persone hanno diritto ad uguale considerazione e le assiste
indipendentemente dall'età, dalla condizione sociale ed economica, dalle
cause di malattia. 2.4. L’infermiere agisce tenendo
conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura,
etnia e sesso dell’individuo. 2.5. Nel caso di conflitti
determinati da profonde diversità etiche, l’infermiere si impegna a
trovare la soluzione attraverso il dialogo. In presenza di volontà
profondamente in contrasto con i principi etici della professione e con
la coscienza personale, si avvale del diritto all’obiezione di
coscienza. 2.6. Nell'agire professionale,
l'infermiere si impegna a non nuocere, orienta la sua azione
all’autonomia e al bene dell’assistito, di cui attiva le risorse anche
quando questi si trova in condizioni di disabilità o svantaggio. 2.7. L’infermiere contribuisce a
rendere eque le scelte allocative, anche attraverso 1’uso ottimale delle
risorse. In carenza delle stesse, individua le priorità sulla base di
criteri condivisi dalla comunità professionale. NORME GENERALI 3.1. L’infermiere aggiorna le
proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione
critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la sua
competenza. L’infermiere fonda il proprio
operato su conoscenze validate e aggiornate, così da garantire alla
persona le cure e l’assistenza più efficaci. L’infermiere partecipa alla
formazione professionale, promuove ed attiva la ricerca, cura la
diffusione dei risultati, al fine di migliorare l’assistenza
infermieristica. 3.2. L’infermiere assume
responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se
necessario, all’intervento o alla consulenza di esperti. Riconosce che
l’integrazione e la migliore possibilità per far fronte ai problemi
dell’assistito; riconosce altresì l’importanza di prestare consulenza,
ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità
professionale. 3.3. L’infermiere riconosce i limiti
delle proprie conoscenze e competenze e declina la responsabilità quando
ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di
richiedere formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali
non ha esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di
guida che possono costituire rischio per la persona. 3.4. L’infermiere si attiva per
l’analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e
ricorre, se necessario, alla consulenza professionale e istituzionale,
contribuendo così al continuo divenire della riflessione etica. 3.5. L’agire professionale non deve
essere condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da
persone assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi. In
caso di conflitto devono prevalere gli interessi dell’assistito.
L’infermiere non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche per
conseguire vantaggi per sé od altri. L’infermiere può svolgere forme di
volontariato con modalità conformi alla normativa vigente: è libero di
prestare gratuitamente la sua opera, sempre che questa avvenga
occasionalmente. 3.6. L’infermiere, in situazioni di
emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente
per garantire l’assistenza necessaria. In caso di calamità, si mette a
disposizione dell'autorità competente. RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA 4.1. L’infermiere promuove,
attraverso l’educazione, stili di vita sani e la diffusione di una
cultura della salute; a tal fine attiva e mantiene la rete di rapporti
tra servizi e operatori. 4.2. L’infermiere ascolta, informa,
coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali,
anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e
consentire all’assistito di esprimere le proprie scelte. 4.3. L’infermiere, rispettando le
indicazioni espresse dall’assistito, ne facilita i rapporti con la
comunità e le persone per lui significative, che coinvolge nel piano di
cura. 4.4. L’infermiere ha il dovere di
essere informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le influenze
che questo ha sul piano di assistenza e la relazione con la persona. 4.5. L’infermiere, nell’aiutare e
sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le
informazioni relative al piano di assistenza ed adegua il livello di
comunicazione alla capacità del paziente di comprendere. Si adopera
affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cliniche
e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato. 4.6. L’infermiere assicura e tutela
la riservatezza delle informazioni relative alla persona. Nella
raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che e
pertinente all’assistenza. 4.7. L’infermiere garantisce la
continuità assistenziale anche attraverso l’efficace gestione degli
strumenti informativi. 4.8. L’infermiere rispetta il
segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima
convinzione e come risposta concreta alla fiducia che l’assistito ripone
in lui. 4.9. L’infermiere promuove in ogni
contesto assistenziale le migliori condizioni possibili di sicurezza
psicofisica dell’assistito e dei familiari. 4.10. L’infermiere si adopera
affinché il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento
straordinario e motivato, e non metodica abituale di accudimento.
Considera la contenzione una scelta condivisibile quando vi si configuri
l’interesse della persona e inaccettabile quando sia una implicita
risposta alle necessità istituzionali. 4.11. L’infermiere si adopera
affinché sia presa in considerazione l’opinione del minore rispetto alle
scelte terapeutiche, in relazione all'età ed al suo grado di maturità. 4.12. L’infermiere si impegna a
promuovere la tutela delle persone in condizioni che ne limitano lo
sviluppo o l’espressione di se, quando la famiglia e il contesto non
siano adeguati ai loro bisogni. 4.13. L’infermiere che rilevi
maltrattamenti o privazioni a carico della persona, deve mettere in
opera tutti i mezzi per proteggerla ed allertare, ove necessario,
l’autorità competente. 4.14. L’infermiere si attiva per
alleviare i sintomi, in particolare quelli prevenibili. Si impegna a
ricorrere all’uso di placebo solo per casi attentamente valutati e su
specifica indicazione medica. 4.15. L’infermiere assiste la
persona, qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della
vita, riconoscendo l’importanza del conforto ambientale, fisico,
psicologico, relazionale, spirituale. L’infermiere tutela il diritto a
porre dei limiti ad eccessi diagnostici e terapeutici non coerenti con
la concezione di qualità della vita dell’assistito. 4.16. L’infermiere sostiene i
familiari dell’assistito, in particolare nel momento della perdita e
nella elaborazione del lutto. 4.17. L’infermiere non partecipa a
trattamenti finalizzati a provocare la morte dell’assistito, sia che la
richiesta provenga dall’interessato, dai familiari o da altri. 4.18. L’infermiere considera la
donazione di sangue, tessuti ed organi un’espressione di solidarietà. Si
adopera per favorire informazione e sostegno alle persone coinvolte nel
donare e nel ricevere.
RAPPORTI PROFESSIONALI CON
COLLEGHI E ALTRI OPERATORI
5.1. L’infermiere collabora con i
colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico
apporto all’interno dell'équipe. Nell’ambito delle proprie conoscenze,
esperienze e ruolo professionale contribuisce allo sviluppo delle
competenze assistenziali. 5.2. L’infermiere tutela la dignità
propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e
alla solidarietà. Si adopera affinché la diversità di opinione non
ostacoli il progetto di cura. 5.3. L’infermiere ha il dovere di
autovalutarsi e di sottoporre il proprio operato a verifica, anche ai
fini dello sviluppo professionale. 5.4. Nell’esercizio autonomo della
professione l’infermiere si attiene alle norme di comportamento emanate
dai Collegi IPASVI. 5.5. L’infermiere tutela il decoro
del proprio nome e qualifica professionale anche attraverso il rispetto
delle norme che regolano la pubblicità sanitaria. 5.6. L’infermiere è tenuto a
segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento contrario alla
deontologia, attuato dai colleghi.
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
6.1. L’infermiere, ai diversi
livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo
sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei
diritti degli assistiti, l’equo utilizzo delle risorse e la
valorizzazione del ruolo professionale. 6.2. L’infermiere compensa le
carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla
cooperazione, nell’interesse dei cittadini e dell’istituzione.
L’infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione quando vengano a
mancare i caratteri della eccezionalità o venga pregiudicato il suo
prioritario mandato professionale. 6.3. L’infermiere, ai diversi
livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a
darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più
favorevole. 6.4. L’infermiere riferisce a
persona competente e all'autorità professionale qualsiasi circostanza
che possa pregiudicare l’assistenza infermieristica o la qualità delle
cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona. 6.5. L’infermiere ha il diritto e il
dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono
circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o
il decoro dell’esercizio professionale. DISPOSIZIONI FINALI 7.1. Le norme deontologiche contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro inosservanza e punibile con sanzioni da parte del Collegio professionale.7.2. I Collegi IPASVI si rendono garanti, nei confronti della persona e della collettività, della qualificazione dei singoli professionisti e della competenza acquisita e mantenuta. |
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