CAPO I - Degli Ordini e dei Collegi provinciali.
1.In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei
veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. Se il numero
dei sanitari residente nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano
altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico,
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentite le
rispettive Federazioni nazionali e gli Ordini o Collegi interessati, può
disporre che un Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione due o più
province finitime, designandone la sede.
2.Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli
iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio
segreto, il Consiglio direttivo, che è composto di cinque membri, se gli
iscritti all'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma
non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e
cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento. L'assemblea
è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno
un tcrzo degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque,
al doppio dei componenti il Consiglio. Le votazioni dovranno aver luogo
in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo. Il presidente, udito
il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità
intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta
menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e
delle decisioni da lui adottate. I componenti del Consiglio durano in
carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata
entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. Ogni
Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente un
tesoriere ed un segretario. Il presidente ha la rappresentanza
dell'Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo
e le assemblee degli iscritti; il vice-presidente lo sostituisce in caso
di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente
delegate dal presidente.
3.Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le
seguenti attribuzioni:
a.compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al
principio di ogni anno;
b.vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza
dell'Ordine e del Collegio;
c.designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni,
enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d.promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti;
e.dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare
l'Ordine od il Collegio;
f.esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi
professionisti inscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre
disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e
nei regolamenti in vigore;
g.interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e
sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il
sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per
ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti
all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza
e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle
controversie stesse.
4.Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti
all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo.Il Consiglio, entro i limiti
strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio,
stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo,
nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la
liquidazione degli onorari.
5.Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie indicate
nel secondo comma dell'art. 4 è ammesso ricorso all'assemblea degli
iscritti, convocati in adunanza generale, che decide in via definitiva.
Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a) ed f)
dell'art. 3 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
6.I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado
di funzionare regolarmente.Lo scioglimento viene disposto con decreto
dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentite le
rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una
Commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'albo della
provincia. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del
Consiglio disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi
alle nuove elezioni.
CAPO II - Degli albi professionali.
7.Ciascun Ordine e Collegio ha un albo permanente, in cui sono iscritti
i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella
circoscrizione. All'albo dei medici-chirurghi è aggiunto l'elenco dei
dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della
professione a norma delle disposizioni transitorie vigenti.
8.Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria
l'iscrizione al rispettivo albo.
9.Per l'iscrizione all'albo è necessario:
a.essere cittadino italiano;
b.avere il pieno godimento dei diritti civili;
c.essere di buona condotta;
d.aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una
università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed
essere abilitati all'esercizio professionale oppure, per la categoria
delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite
scuole;
e.avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione
dell'ordine o collegio. Possono essere anche iscritti all'albo gli
stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o
all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo
italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo
speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia,
purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento
dei diritti civili.
10.I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai
quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato lo
esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo.
Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente
all'esercizio della libera professione.11. La cancellazione dall'albo è
pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del
Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:
a.di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana
o del godimento dei diritti civili;
b.di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;
c.di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra
circoscrizione;
d.di rinunzia all'iscrizione;e) di cessazione dell'accordo previsto dal
2° comma dell'art. 9;
e.di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente
decreto. La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e),
non può essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato. Nel caso
di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all'estero la libera
professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di
enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo
dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale è stato cancellato.
Capo III - Delle Federazioni nazionali.
11.Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in
Federazioni nazionali con sede in Roma. Le Federazioni sono dirette di
un Comitato centrale composto di tredici membri per le Federazioni dei
medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti; di sette membri per
le Federazioni delle ostetriche. Ogni Comitato centrale elegge nel
proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un
segretario. Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui
convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale; il
vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e
disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
12.I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini
e Collegi, nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli
degli ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza
relativa di voti ed a scrutinio segreto. Ciascun presidente dispone di
un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al
rispettivo albo provinciale.
13.Il Consiglio nazionale è composto dei presidenti dei rispettivi
Ordini e Collegi. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione
su proposta del Comitato centrale. Il Consiglio nazionale, su proposta
del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine
o Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le
spese di funzionamento della Federazione. All'amministrazione dei beni
spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.
14.Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti
attribuzioni:
a.vigilare sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e
dell'indipendenza delle rispettive professioni;
b.coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini o Collegi;
c.promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui
alla lettera d) dell'articolo 3 del presente decreto;
d.designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti
od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;
e.dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli
Ordini ed i Collegi;
f.dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui
alla lettera g) dell'articolo 3;
g.esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei
Consigli direttivi degli Ordini e Collegi.
Contro i provvedimenti indicati nella precedente lettera g) è ammesso
ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
15.I Comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado
di funzionare regolarmente. Lo scioglimento viene disposto con decreto
dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il
Consiglio superiore di sanità. Con lo stesso decreto è nominata una
Commissione straordinaria di cinque membri iscritti agli alti
professionali della categoria; alla Commissione competono tutte le
attribuzioni del Comitato disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento
dovrà procedersi alle nuove elezioni.
Capo IV - Della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
16.Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è
costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una
Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di
Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da
un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non
inferiore al 6°.
Fanno parte altresì della Commissione:
a.per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici
chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui
cinque effettivi e tre supplenti;
b.per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un
ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi
e tre supplenti;
c.per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un
ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di
cui cinque effettivi e tre supplenti;
d.per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche,
un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive
e tre supplenti;
e.per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un
ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e
tre supplenti.I sanitari liberi professionisti indicati nel comma
precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive
Federazioni nazionali. Almeno tre dei componenti sopra indicati non
debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati
centrali delle Federazioni nazionali. I membri della Commissione
centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in
servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque
membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri
devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il
sanitario di cui è in esame la pratica. In caso di impedimento o di
incompatibilità dei membri effettivi, rappresentanti le categorie
sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa
categoria. Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari
concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facoltà
di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioè con
l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei
quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le
categorie sanitarie. Per la validità delle sedute plenarie occorre la
presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il
presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre
dei membri appartenenti alla rispettiva categoria.
17.La Commissione centrale:
a.decide sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto;
b.esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri
professionisti e dei membri dei Comitati centrali delle Federazioni
nazionali.
18.Avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso
alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, a norma dell'art.
362 del Codice di procedura civile.
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali.
19.I presidenti degli Ordini e dei Collegi ed i presidenti delle
Federazioni nazionali sono membri di diritto rispettivamente dei
Consigli provinciali e del Consiglio superiore di sanità.
20.Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al
pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria. L'ammontare
dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti,
d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni
nazionali.
21.Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
prefetti, sentito l'ufficio sanitario provinciale, nomineranno per
ciascuno degli Ordini e Collegi dei sanitari della provincia una
Commissione straordinaria composta di tre membri, iscritti ai rispettivi
albi, con l'incarico di amministrare gli Ordini o Collegi fino a quando
non saranno eletti i Consigli direttivi. Tale elezione dovrà essere
compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto. Nelle
province nelle quali, per iniziativa delle autorità locali o degli
iscritti agli albi professionali, risultino già costituiti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i Consigli degli Ordini o
Collegi, questi continueranno ad esercitare le proprie funzioni, fino
alla elezione del nuovo Consiglio direttivo che dovrà essere compiuta
non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione del presente decreto.
22.Restano fermi i provvedimenti relativi alla iscrizione ed alla
cancellazione dagli albi professionali nonché i provvedimenti
disciplinari a carico degli iscritti, adottati dagli organi indicati
nell'art. 22.
23.Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Alto Commissario per l'igiene e la Sanità pubblica nominerà per
ciascuna delle categorie professionali dei sanitari, una Commissione
straordinaria composta di cinque membri iscritti nei rispettivi albi
professionali con l'incarico di amministrare le Federazioni nazionali
fino a quando non saranno eletti i Comitati centrali. Tale elezione
dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.
Ove, per iniziativa degli iscritti agli albi professionali, risulti già
costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto, una
Federazione nazionale, il Comitato centrale di essa continuerà ad
esercitare le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato
centrale che dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del
presente decreto.
24.L'attuale Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme del
presente decreto.
25.Fino a quando non verrà provveduto alla ricostituzione del Consiglio
superiore di sanità, in luogo del membro del Consiglio stesso, il
segretario generale presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica fa parte della Commissione centrale di cui all'art. 17.
26.Con separato provvedimento saranno emanate norme relative alla
disciplina professionale dell'attività infermieristica.
27.Con il regolamento di esecuzione del presente decreto, il Governo
provvederà a dettare le norme relative alla elezione dei componenti dei
Consigli direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati
centrali delle Federazioni nazionali alla tenuta degli albi, alle
iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi stessi, alla riscossione ed
erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile
degli Ordini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti
disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione
centrale, nonché a quanto altro possa occorrere per l'applicazione del
presente decreto.
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