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Legge 29 ottobre 1954, n.
1049 Istituzione dei Collegi delle Infermiere Professionali, delle Assistenti Sanitarie e delle Vigilatrici d'Infanzia |
Biella |
1.In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle
infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle
vigilatrici d'infanzia, diplomate in base alle disposizioni degli
articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie (1), o in
applicazione degli artt. 42 e 43 del regio decreto-legge 21 novembre
1929, numero 2330 (2), o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084 (3),
o a norma degli artt. 7, 8, 9, 10, 11 della legge 9 luglio 1940, n. 1098
(4). Se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei Collegi,
residenti nella Provincia sia esiguo, l'Alto Commissario per l'igiene e
la sanità pubblica, sentito il Collegio interessato, può disporre che un
Collegio abbia per circoscrizione due o più Province finitime,
designandone la sede.
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