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Decreto ministeriale 17
gennaio 1997, n. 69
Gazzetta Ufficiale 27
marzo 1997, n. 72
Regolamento concernente la Individuazione della figura e relativo
profilo
professionale dell'Assistente sanitario
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Biella |
Il Ministro della Sanità
Visto
l'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421", nel testo modificato dal Dlgs 7
dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in
ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al ministro della
Sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi
profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di
individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di
individuare la figura dell'Assistente sanitario;
Visto il
parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15
maggio 1996; Udito il
parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19
dicembre 1996; Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta il seguente
regolamento:
Articolo 1
1. E'
individuata la figura professionale dell'Assistente sanitario con il
seguente profilo: l'Assistente sanitario è l'operatore sanitario che, in
possesso del Diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'
Albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione e
all'educazione per la salute 2.
L'attività dell'Assistente sanitario è rivolto alla persona, alla
famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le
priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero 3.
L'assistente sanitario: a.
identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e
socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è
responsabile dell'attuazione e della soluzione e degli interventi che
rientrano nell'ambito delle proprie competenze; b.
progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla
salute in tutte le fasi della vita della persona; c.
collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai
programmi ed a campagne per la promozione e l'educazione sanitaria; d.
concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e
scolastici per quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria; e.
interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione
sanitaria, sessuale e socio-affettiva; f .
attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di
rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri
operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la
famiglia; g.
sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni
igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle Scuole e nelle comunità
assistite e controlla l’igiene dell'ambiente e del rischio
infettivo; h.
relaziona e verbalizza alle Autorità competenti e propone soluzioni
operative; i.
opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i
servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il
pubblico; l.
collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione
ed educazione alla salute nelle Scuole; m.partecipa
alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle
prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di
gradimento da parte degli utenti; n.concorre
alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con
particolare riferimento alla promozione della salute; o.
partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia
distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo
interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a
dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla
programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale; p.
svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante
l'uso di tecniche e strumenti specifici; q.
svolge attività didattico - formativa e di consulenza nei servizi, ove è
richiesta la sua competenza professionale; r.
agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori
sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera
del personale di supporto. 4.
L'Assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di
supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio
profilo professionale. 5. L'Assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale. Articolo 2 1. Il Diploma universitario dell'Assistente sanitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.
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