"Disposizioni
in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo
per l'istituzione dei relativi ordini professionali"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006 |
Biella |
ART. 1. 1. Sono professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n.
251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui
operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo
Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. 2. Resta ferma la competenza delle regioni
nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse
sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal
comma 1. 3. Le norme della presente legge si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti
speciali e le relative norme di attuazione. ART. 2. 1. L'esercizio delle professioni sanitarie
di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del
titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore
abilitante all'esercizio della professione. Tale titolo universitario è
definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), è
valido sull'intero territorio nazionale nel rispetto della normativa
europea in materia di libera circolazione delle professioni ed è
rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in
parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale,
inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),
individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa
tra le stesse e le università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il
personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al
comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza, può svolgere il
percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate
con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del
percorso formativo. Per il personale addetto al settore sanitario della
Polizia di Stato, alle medesime condizioni, il percorso formativo può
essere svolto presso le stesse strutture della Polizia di Stato,
individuate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso
formativo. 2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di
laurea di cui al comma 1 sono definiti con uno o più decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni. L'esame di laurea ha valore di esame di Stato
abilitante all'esercizio della professione. Dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università possono
procedere alle eventuali modificazioni dell'organizzazione didattica dei
corsi di laurea già esistenti, ovvero all'istituzione di nuovi corsi di
laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nei rispettivi
bilanci. 3. L'iscrizione all'albo professionale è
obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al
conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1,
salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti
come tali alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. L'aggiornamento professionale è
effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la
professione medica. 5. All'articolo 3-bis, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero espletamento del
mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di
consigliere regionale". 6. All'articolo 16-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2 è aggiunto
il seguente: "2-bis. I laureati in medicina e
chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati
ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono
esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di
espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della
Repubblica nonché di consigliere regionale". ART. 3. 1. In ossequio all'articolo 32 della
Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni
sanitarie avviato, in attuazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, nonché delle riforme degli ordinamenti didattici
adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale
degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito
negli Stati membri dell'Unione europea, la presente legge regolamenta le
professioni sanitarie di cui all'articolo 1, nel rispetto dei diversi
iter formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi
ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni
sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione. ART. 4. 1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni
sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini
professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei
seguenti princípi e criteri direttivi: a)
trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali,
salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, ai
sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del
Ministro della sanità 29 marzo 2001, l'assegnazione della professione
dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione, prevedendo
l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle
professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle
seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni
infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle
professioni della riabilitazione; area delle professioni
tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione; b)
aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle
fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000,
n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo
2001; c)
individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano
l'iscrizione agli albi di cui al presente comma; d)
definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le
attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e
quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi; e)
definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa
costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni
sanitarie individuate ai sensi della lettera a); f)
definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa
costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di
cui al presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al
relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini
dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti
acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e
prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli
iscritti al nuovo ordine; g)
prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli
ordini a livello provinciale o regionale o nazionale; h)
disciplinare i princípi cui si devono attenere gli statuti e i
regolamenti degli ordini neocostituiti; i)
prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini
ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste a totale
carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe; l)
prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie
professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle
gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti. 2. Gli schemi dei decreti legislativi
predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai
fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data
di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o
seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo
s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni. ART. 5. 1. L'individuazione di nuove professioni
sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2,
3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere
riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di
recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o
delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi
di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari
regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute. 2. L'individuazione è effettuata, nel
rispetto dei princípi fondamentali stabiliti dalla presente legge,
mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 3. L'individuazione è subordinata ad un
parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti
nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta
nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti
designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui
all'articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica. A
tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la
corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese. 4. Gli accordi di cui al comma 2
individuano il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna
professione. 5. La definizione delle funzioni
caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e
sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le
specializzazioni delle stesse. ART. 6. 1. In conformità all'ordinamento degli
studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni
sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è
articolato come segue: a)
professionisti in possesso del diploma di
laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente
all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai
sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; b)
professionisti coordinatori in possesso del master di primo
livello in management o per le funzioni di coordinamento
rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e
dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270; c)
professionisti specialisti in possesso del master di primo
livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai
sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; d)
professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui
al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano
esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente
per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi
dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n.
251, e successive modificazioni. 2. Per i profili delle professioni
sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di
coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tal fine, l'eventuale conferimento di incarichi di
coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le
organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai
sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l'obbligo
contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un
numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano
finanziario. 3. I criteri e le modalità per
l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. 4. L'esercizio della funzione di
coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti
requisiti: a)
master di primo livello in management o per le
funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270; b)
esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza. 5. Il certificato di abilitazione alle
funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello
rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio
della funzione di coordinatore. 6. Il coordinamento viene affidato nel
rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle
specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali. 7. Le organizzazioni sanitarie e
socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una
determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di
coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo
specifico profilo professionale. ART. 7. 1. Alle professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle
rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente
legge. 2. Con il medesimo procedimento di cui
all'articolo 6, comma 3, della presente legge, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere degli
ordini professionali delle professioni interessate, si può procedere ad
integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. 3. La presente legge non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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