Capo I
Articolo 1
L'infermiere è il professionista
sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica.
Articolo 2
L'assistenza infermieristica è servizio
alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si realizza
attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di
natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale,
relazionale ed educativa.
Articolo 3
La responsabilità dell'infermiere
consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura
dellapersona nel rispetto della vita, della salute, della
libertà e della dignità dell'individuo.
Articolo 4
L'infermiere presta assistenza secondo
principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori
etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle
condizioni sociali della persona.
Articolo 5
Il rispetto dei diritti fondamentali
dell'uomo e dei principi etici della professione è
condizione essenziale per l'esercizio della professione
infermieristica.
Articolo 6
L'infermiere riconosce la salute come
bene fondamentale della persona e interesse della
collettività e si impegna a tutelarla con attività di
prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione.
Capo II
Articolo 7
L’infermiere orienta la sua azione al
bene dell'assistito di cui attiva le risorse sostenendolo
nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in
particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio,
fragilità.
Articolo 8
L’infermiere, nel caso di conflitti
determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare
la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e
persistesse una richiesta di attività in contrasto con i
principi etici della professione e con i propri valori, si
avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle
prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita
dell’assistito.
Articolo 9
L’infermiere, nell'agire professionale,
si impegna ad operare con prudenza al fine di non nuocere.
Articolo 10
L'infermiere contribuisce a rendere
eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale
delle risorse disponibili.
Capo III
Articolo 11
L'infermiere fonda il proprio operato
su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze
attraverso la formazione permanente, la riflessione critica
sull'esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa
ad attività di formazione. Promuove, attiva e partecipa alla
ricerca e cura la diffusione dei risultati.
Articolo 12
L’infermiere riconosce il valore della
ricerca, dellasperimentazione clinica e assistenziale per
l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici
sull’assistito.
Articolo 13
L'infermiere assume responsabilità in
base al proprio livello di competenza e ricorre, se
necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri
esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie
conoscenze ed abilità a disposizione della comunità
professionale.
Articolo 14
L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti
e l'integrazione interprofessionale sono modalità
fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito.
Articolo 15
L’infermiere chiede formazione e/o
supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha
esperienza.
Articolo 16
L'infermiere si attiva per l'analisi
dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e
promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di
contribuire all’approfondimento della riflessione bioetica.
Articolo 17
L’infermiere, nell'agire professionale
è libero da condizionamenti derivanti da pressioni o
interessi di assistiti, familiari,altri operatori, imprese,
associazioni, organismi.
Articolo 18
L'infermiere, in situazioni di
emergenza-urgenza, presta soccorso e si attiva per garantire
l'assistenza necessaria. In caso di calamità si mette a
disposizione dell'autorità competente.
Capo IV
Articolo 19
L'infermiere promuove stili di vita
sani, la diffusione del valore della culturadella salute e
della tutela ambientale, anche attraverso l’informazione e
l'educazione. A tal fine attiva e sostiene la rete di
rapporti tra servizi e operatori.
Articolo 20
L'infermiere ascolta, informa,
coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni
assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di
assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie
scelte.
Articolo 21
L'infermiere, rispettandole indicazioni
espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la
comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole
nel piano di assistenza. Tiene conto della dimensione
interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa
correlati.
Articolo 22
L’infermiere conosce il progetto
diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul
percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito.
Articolo 23
L’infermiere riconosce il valore
dell’informazione integrata multiprofessionale e si adopera
affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni
necessarie ai suoi bisogni di vita.
Articolo 24
L'infermiere aiuta e sostiene
l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura
assistenziale in relazione ai progetti
diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla
sua capacità di comprendere.
Articolo 25
L’infermiere rispetta la consapevole ed
esplicita volontà dell’assistito di non essere informatosul
suo stato di salute, purché la mancata informazione non sia
di pericolo per sé o per gli altri.
Articolo 26
L'infermiere assicura e tutela la
riservatezza nel trattamento dei dati relativi
all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel
passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente
all’assistenza.
Articolo 27
L'infermiere garantisce la continuità
assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una
rete di rapporti interprofessionali e di una efficace
gestione degli strumenti informativi.
Articolo 28
L'infermiere rispetta il segreto
professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima
convinzione e come espressione concreta del rapporto di
fiducia con l'assistito.
Articolo 29
L'infermiere concorre a promuovere le
migliori condizioni di sicurezza dell'assistito e dei
familiari e lo sviluppo della cultura dell’imparare
dall’errore. Partecipa alle iniziative per la gestione del
rischio clinico.
Articolo 30
L'infermiere si adopera affinché il
ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto
da prescrizione medica o da documentate valutazioni
assistenziali.
Articolo 31
L'infermiere si adopera affinché sia
presa in considerazione l'opinione del minore rispetto alle
scelte assistenziali, diagnostico-terapeutiche e
sperimentali, tenuto conto dell'età e del suo grado di
maturità.
Articolo 32
L'infermiere si impegna a promuovere la
tutela degli assistiti che si trovano in condizioni che ne
limitano lo sviluppo o l'espressione, quando la famiglia e
il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.
Articolo 33
L'infermiere che rilevi maltrattamenti
o privazioni a carico dell’assistito mette in opera tutti i
mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove
necessario, all'autorità competente.
Articolo 34
L'infermiere si attiva per prevenire e
contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. Si adopera
affinché l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari.
Articolo 35
L'infermiere presta assistenza
qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della
vita all’assistito, riconoscendo l'importanza della
palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico,
relazionale, spirituale.
Articolo 36
L'infermiere tutela la volontà
dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non
siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti
con la concezione da lui espressa della qualità di vita.
Articolo 37
L’infermiere, quando l’assistito non è
in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di
quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e
documentato.
Articolo 38
L'infermiere non attua e non partecipa
a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la
richiesta proviene dall'assistito.
Articolo 39
L'infermiere sostiene i familiari e le
persone di riferimento dell’assistito, in particolare nella
evoluzione terminale della malattia e nel momento della
perdita e della elaborazione del lutto.
Articolo 40
L'infermiere favorisce l’informazione e
l’educazione sulla donazione di sangue, tessuti ed organi
quale atto di solidarietàe sostiene le persone coinvolte nel
donare e nel ricevere.
Capo V
Articolo 41
L'infermiere collabora con i colleghi e
gli altri operatori di cui riconosce e valorizza lo
specifico apporto all'interno dell'équipe.
Articolo 42
L'infermiere tutela la dignità propria
e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al
rispetto e alla solidarietà.
Articolo 43
L'infermiere segnala al proprio
Collegio professionale ogni abuso o comportamento dei
colleghi contrario alla deontologia.
Articolo 44
L'infermiere tutela il decoro personale
ed il proprio nome. Salvaguarda il prestigio della
professione ed esercita con onestà l’attività professionale.
Articolo 45
L’infermiere agisce con lealtà nei
confronti dei colleghi e degli altri operatori.
Articolo 46
L’infermiere si ispira a trasparenza e
veridicità nei messaggi pubblicitari, nel rispetto delle
indicazioni del Collegio professionale.
Capo VI
Articolo 47
L'infermiere, ai diversi livelli di
responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo
sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il
rispetto dei diritti degli assistiti, l'utilizzo equo ed
appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo
professionale.
Articolo 48
L'infermiere, ai diversi livelli di
responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a
darne comunicazione ai responsabili professionali della
struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio
assistito.
Articolo 49
L’infermiere, nell’interesse primario
degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che
possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui
opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni,
quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi
sistematicamente il suo mandato professionale.
Articolo 50
L'infermiere, a tutela della salute
della persona, segnala al proprio Collegioprofessionale le
situazioni che possono configurare l’esercizio abusivo della
professione infermieristica.
Articolo 51
L'infermiere segnala al proprio Collegio
professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o
persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e
dell’assistenza o il decoro dell'esercizio professionale.
Disposizioni
finali
Le norme deontologiche contenute nel presente
Codice sono vincolanti; la loro inosservanza è sanzionata
dal Collegio professionale.
I Collegi professionali si
rendono garanti della qualificazione dei professionisti e
della competenza da loro acquisita e sviluppata.